Nel panorama assicurativo italiano, uno degli aspetti fondamentali per gli automobilisti è comprendere entro quanto tempo deve essere comunicato un incidente

Incidente d’auto, se non lo comunichi entro questi tempi (stretti) perdi il diritto al risarcimento

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Scritto da Francesca Testa

8 Agosto 2025

Nel panorama assicurativo italiano, uno degli aspetti fondamentali per gli automobilisti è comprendere entro quanto tempo deve essere comunicato un incidente d’auto all’assicurazione per non perdere il diritto al risarcimento. La tempestività nella denuncia del sinistro è infatti cruciale per garantire la tutela assicurativa e consentire all’impresa di assicurazioni di effettuare le necessarie verifiche. Questo articolo approfondisce le tempistiche, le modalità di denuncia e le conseguenze di un eventuale ritardo, aggiornando le informazioni secondo la normativa vigente e le prassi più recenti.

L’articolo 1913 del Codice Civile stabilisce che l’assicurato deve comunicare il sinistro all’assicuratore entro 3 giorni da quando è avvenuto l’incidente o da quando ne ha avuto conoscenza. Questo termine rappresenta la regola generale e deve essere calcolato con attenzione: il conteggio parte dal giorno dell’evento o dal momento in cui l’assicurato ha effettivamente preso coscienza dell’incidente.

È importante sottolineare che molte compagnie assicurative adottano questa tempistica come standard, tuttavia è possibile che alcune imprese prevedano nel contratto un margine più ampio per la denuncia. Pertanto, si raccomanda sempre di verificare le condizioni contrattuali specifiche della propria polizza per conoscere con esattezza i termini previsti.

La ragione di questa scadenza relativamente breve è duplice: da un lato evitare la perdita o la compromissione delle prove, dall’altro permettere all’assicuratore di avviare tempestivamente le operazioni di accertamento e valutazione del danno.

Chi deve effettuare la denuncia e come procedere

La denuncia del sinistro deve essere fatta dal contraente o dall’assicurato indicati nella polizza. Nel caso in cui queste figure non coincidano, ad esempio quando il contraente è il genitore e l’assicurato il figlio utilizzatore del veicolo, è quest’ultimo che beneficia della copertura e deve segnalare il sinistro.

La comunicazione può avvenire in vari modi: tramite la compilazione del modulo di constatazione amichevole (CID), direttamente presso l’agenzia assicurativa, online attraverso la piattaforma digitale della compagnia o via telefono. Qualunque sia il metodo scelto, la denuncia deve contenere informazioni dettagliate sull’incidente, come data, luogo, dinamica, dati dei veicoli coinvolti e dei conducenti, e eventuali testimoni.

La legge consente alcune eccezioni alla regola dei 3 giorni, riconoscendo che circostanze particolari possono giustificare una denuncia tardiva senza perdita del diritto al risarcimento. Per esempio, in caso di ricovero ospedaliero dell’assicurato a seguito dell’incidente, è comprensibile un ritardo nella comunicazione.

La giurisprudenza italiana ha chiarito che il diritto al risarcimento non viene meno se il ritardo non è dovuto a un comportamento doloso o fraudolento dell’assicurato, ovvero se non c’è la volontà di danneggiare l’assicuratore. In caso contrario, qualora il ritardo sia considerato illegittimo o la denuncia non venga effettuata affatto, si perde il beneficio della copertura assicurativa e quindi il diritto all’indennizzo.

Va inoltre ricordato che, a prescindere dalla denuncia, il diritto al risarcimento si prescrive dopo due anni dal sinistro. Se entro tale termine l’assicurato non agisce per ottenere il rimborso, decade la possibilità di ottenere l’indennizzo.

La fase successiva alla denuncia: perizia e risarcimento

Una volta ricevuta la denuncia nei tempi previsti, la compagnia assicurativa attiva le procedure per accertare i fatti e quantificare il danno. A tal fine viene incaricato un perito assicurativo, che valuta la dinamica e l’entità del danno al veicolo o alle persone coinvolte.

Se l’incidente è stato rilevato dalle Forze dell’Ordine, è necessario attendere la pubblicazione del verbale ufficiale, che può richiedere fino a 90 giorni per sinistri senza feriti, o 120 giorni in caso di lesioni.

Dopo aver acquisito tutta la documentazione, la compagnia formula una proposta di indennizzo che l’assicurato può accettare o contestare. I termini di legge prevedono che l’offerta venga fatta entro 30 giorni in caso di danni esclusivamente materiali e con accordo tra le parti; in assenza di accordo, il tempo può arrivare a 60 giorni, mentre per danni fisici il termine massimo è di 90 giorni.

Con l’introduzione della normativa sul risarcimento diretto, il soggetto non responsabile di un incidente può richiedere il rimborso direttamente alla propria compagnia assicurativa, senza dover procedere attraverso l’assicuratore della controparte. Questa procedura è valida per sinistri avvenuti sul territorio italiano, nei territori di San Marino e Città del Vaticano, e che coinvolgono due soli veicoli a motore assicurati presso compagnie aderenti alla Convenzione CARD.

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