Davvero puoi scegliere di distruggerla in questo modo? Ecco cosa dice la legge su questo tema complicato.
La questione relativa alla possibilità di rottamare un’auto con fermo amministrativo continua a generare dubbi e controversie tra i proprietari di veicoli e gli operatori del settore. Nonostante la normativa appaia chiara, le implicazioni pratiche e le eccezioni rendono il tema complesso e meritevole di un’analisi approfondita.
Il fermo amministrativo è un vincolo imposto da enti come l’Agenzia delle Entrate-Riscossione che blocca la circolazione, la vendita e la radiazione del veicolo, fino al completo saldo del debito che ha originato il provvedimento. Il fermo viene iscritto nel Pubblico Registro Automobilistico, la banca dati ufficiale istituita sin dal 1927 per garantire certezza sulla proprietà e sui diritti reali relativi ai veicoli.
La radiazione del veicolo dal PRA è l’atto con cui si cancella formalmente il mezzo, consentendone la demolizione presso centri autorizzati che operano secondo le normative ambientali vigenti. Tuttavia, quando sul veicolo grava un fermo amministrativo, questa operazione è bloccata, poiché il vincolo serve a garantire il recupero del credito.
Rottamazione con fermo amministrativo: cosa dice la legge e quali sono le eccezioni
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha stabilito chiaramente che un veicolo con fermo amministrativo non può essere rottamato se non è stato prima cancellato il vincolo. Di norma, quindi, la risposta alla domanda se si può rottamare un’auto con fermo amministrativo è negativa.
Tuttavia, esistono alcune eccezioni che permettono la radiazione anche in presenza del fermo, a condizione che si verifichino circostanze particolari:
- Distruzione del veicolo a seguito di eventi eccezionali: incidenti gravi, incendi o calamità naturali che rendono il mezzo inutilizzabile. In tali casi, è necessaria una dichiarazione ufficiale delle autorità competenti che attesti l’evento.
- Sequestro giudiziario: la radiazione può essere richiesta dall’autorità giudiziaria che ha disposto il sequestro del mezzo.
- Confisca amministrativa: analogamente al sequestro, la radiazione può essere effettuata solo su richiesta dell’autorità amministrativa che ha disposto la confisca.
- Certificato di rottamazione antecedente al fermo: se il documento che attesta la demolizione è datato prima dell’iscrizione del fermo, la radiazione è consentita.
- Nulla osta del concessionario che ha iscritto il fermo: se l’ente creditore autorizza la demolizione, il vincolo può essere rimosso.
Al di fuori di queste situazioni, la rimozione del fermo è un passaggio obbligato prima di procedere con la radiazione del veicolo.
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Per poter circolare, vendere o rottamare un veicolo con fermo amministrativo, il proprietario deve prima estinguere il debito che ha generato il vincolo. Dopo il pagamento, l’ente creditore richiede al PRA la cancellazione del fermo.
Da notare che, in caso di accordo con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, è possibile ottenere un piano di rateizzazione. Con il pagamento della prima rata, si può ottenere la sospensione temporanea del fermo che però sarà ufficialmente cancellato solo al saldo completo delle rate.
Una volta rimosso il fermo, il proprietario può recarsi presso un’agenzia della Motorizzazione Civile per avviare la radiazione del veicolo. I documenti richiesti sono:
- Carta di circolazione
- Certificato di proprietà
- Modello TT2119 compilato e firmato
- Attestazione del pagamento del bollo auto
Solo dopo questo iter burocratico si può procedere alla demolizione del veicolo presso un centro autorizzato, con la garanzia del corretto smaltimento secondo la normativa ambientale.