La Corte di Cassazione Civile, Sezione Seconda, con l’ordinanza n. 8397 del 28 marzo 2024, ha fornito chiarimenti importanti sul tema della sosta di un veicolo in panne in divieto, in particolare nelle zone a traffico limitato (ZTL). La pronuncia interviene su un caso che ha visto un veicolo parcheggiato per 37 giorni in divieto di sosta senza che venisse segnalato lo stato di guasto né alle autorità comunali né alla Polizia Municipale.
Un automobilista ha ricevuto numerose contestazioni ai sensi dell’art. 158, commi 2-6 del Codice della Strada (c.d.s.) per aver lasciato il proprio veicolo in sosta vietata all’interno di una zona a traffico limitato. Il mezzo è rimasto fermo per oltre un mese senza alcuna segnalazione di panne o richiesta di intervento.
L’interessato ha presentato ricorso in Cassazione sostenendo di aver tentato ripetutamente di rimettere in moto il veicolo, con l’ausilio di un elettrauto e di un meccanico, senza esito positivo. Inoltre, ha evidenziato l’impossibilità dell’intervento del carro attrezzi a causa delle dimensioni del veicolo e della ristrettezza della strada in cui era parcheggiato. La difesa ha quindi invocato l’assenza dell’elemento soggettivo della colpa, requisito essenziale ai sensi dell’art. 3 della L. 689/1981 per la sanzionabilità amministrativa.
L’orientamento della Corte di Cassazione
La Corte ha sottolineato come il malfunzionamento del veicolo possa, in astratto, escludere la colpa a breve termine, configurandosi come una causa di forza maggiore che giustificherebbe la sosta vietata temporanea. Tuttavia, questa esimente non può essere invocata se il proprietario non adotta un comportamento diligente e conforme ai canoni di comune prudenza.
La Cassazione, nell’ordinanza 8397/2024, evidenzia che il mancato ricorso a interventi risolutivi entro un ragionevole lasso di tempo – quali la chiamata al carro attrezzi o la segnalazione alla Polizia Municipale o all’ufficio comunale competente – fa decadere l’eccezionalità dell’evento e rende la condotta del soggetto negligente e ingiustificabile, soprattutto se quest’ultimo era consapevole del divieto di sosta nella ZTL.
La sentenza richiama un principio fondamentale: l’elemento soggettivo della colpa non può essere escluso senza che il proprietario del veicolo abbia fatto tutto quanto possibile per rimuovere l’ostacolo alla circolazione o almeno per segnalare tempestivamente il problema alle autorità competenti.
Nel caso in esame, il ricorrente aveva lasciato il veicolo in sosta vietata per 37 giorni, ammettendo di non aver avvisato né la Polizia Municipale né gli uffici comunali preposti. Il ricorso in Cassazione è stato quindi rigettato con motivazioni che confermano la presunzione di colpa stabilita dall’art. 3 della L. 689/1981: la responsabilità per la violazione delle norme sulla circolazione stradale è imputata al soggetto che non prova di aver agito senza colpa.
La Corte ha inoltre evidenziato che, pur in assenza di disposizioni specifiche che regolino la durata massima di una sosta per veicolo in panne in ZTL, si deve ragionevolmente ritenere che qualsiasi fermo prolungato senza interventi risolutivi o segnalazioni non possa essere giustificato.
Confermando la sentenza di merito, il Tribunale ha sottolineato che il ricorrente non ha dato prova di aver adottato comportamenti idonei a rimuovere la situazione di illegittimità, come ad esempio la richiesta tempestiva di rimozione tramite carro attrezzi o il coinvolgimento delle autorità comunali per ottenere una deroga temporanea.
Implicazioni pratiche per gli automobilisti
Questa pronuncia ha un’importanza rilevante per tutti gli automobilisti che si trovano a dover gestire un veicolo in panne, specie in aree sottoposte a restrizioni di traffico come le ZTL. Il messaggio della Cassazione è chiaro: un guasto non autorizza la sosta in divieto se non si adottano tempestivamente tutte le misure necessarie per rimuovere il veicolo o segnalare la situazione agli organi competenti.
Non solo è obbligatorio evitare di intralciare la circolazione, ma è anche necessario attivarsi per limitare al massimo la durata della sosta irregolare, in modo da non incorrere in sanzioni amministrative. Le autorità, infatti, possono rimuovere il veicolo e applicare le relative sanzioni in caso di inerzia del proprietario.
Inoltre, la decisione ribadisce che la semplice difficoltà pratica o tecnica, come l’impossibilità di far intervenire un carro attrezzi a causa delle dimensioni del mezzo o della configurazione stradale, non esime dall’obbligo di segnalare la situazione e di cercare soluzioni alternative.
Questa ordinanza si inserisce nella funzione nomofilattica della Corte di Cassazione, ovvero nel compito di assicurare un’interpretazione uniforme delle norme del Codice della Strada su tutto il territorio nazionale. Le sentenze della Cassazione rappresentano un orientamento vincolante per i giudici di merito e costituiscono un punto di riferimento imprescindibile per i comportamenti degli automobilisti e delle amministrazioni locali.
Il caso si collega inoltre alla prassi amministrativa relativa alle zone a traffico limitato, dove le regole sono particolarmente stringenti e la tutela della circolazione è prioritaria, a tutela della sicurezza e della vivibilità urbana.