104 agevolazioni auto

Legge 104, si perde l’agevolazione sull’acquisto dell’auto se c’è permuta dell’usato?

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Scritto da Francesca Testa

10 Agosto 2025

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 11/E del 2025, ha recentemente fatto chiarezza su questo aspetto.

L’acquisto di un’auto per disabili comporta numerosi vantaggi fiscali, tra cui la detrazione IRPEF del 19% e l’aliquota IVA ridotta al 4%, come previsto dalla normativa italiana. Un quesito molto ricorrente riguarda la possibilità di usufruire di tali agevolazioni anche nel caso in cui l’acquisto venga effettuato con permuta dell’usato, ovvero quando parte del pagamento avviene con la consegna di un veicolo già posseduto. L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 11/E del 2025, ha recentemente fatto chiarezza su questo aspetto, confermando che la detrazione spetta anche con la permuta, purché sia garantita la tracciabilità del pagamento.

Benefici fiscali per l’acquisto di un’auto per disabili secondo la legge 104/1992

Le agevolazioni fiscali per l’acquisto di autoveicoli destinati a persone con disabilità, ai sensi della legge 104/1992, includono:

  • Aliquota IVA ridotta al 4% per l’acquisto di veicoli nuovi e usati, con limiti specifici relativi alla cilindrata e potenza del motore, a seconda che sia a benzina, diesel, ibrido o elettrico.
  • Detrazione IRPEF del 19% sulle spese sostenute fino a un massimo di 18.075,99 euro, con la possibilità di fruirne una sola volta ogni quattro anni, salvo situazioni particolari come il furto del veicolo.
  • Esenzione dal pagamento del bollo auto, applicabile sia ai veicoli adattati per persone con ridotte capacità motorie sia a quelli non adattati in presenza di condizioni particolari di disabilità.
  • Esenzione dall’imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà, valida per veicoli nuovi e usati acquistati da soggetti disabili.

Questi vantaggi sono riservati a chi possiede riconoscimenti specifici di invalidità, come la certificazione di handicap grave o l’indennità di accompagnamento, e sono concessi sia direttamente al disabile sia ai familiari che sostengono la spesa, a condizione che il disabile sia fiscalmente a carico.

Il dubbio più frequente riguarda l’effettiva spettanza della detrazione IRPEF nel caso in cui l’acquisto dell’auto nuova avvenga con la permuta di un veicolo usato. La risoluzione 11/E/2025 dell’Agenzia delle Entrate ha confermato che il valore attribuito al veicolo usato ceduto in permuta è considerato a tutti gli effetti una spesa tracciata e quindi detraibile. In sostanza, se il prezzo del nuovo mezzo è di 20.000 euro e l’usato viene valutato 5.000 euro, la differenza pagata in denaro è di 15.000 euro. Tuttavia, per ottenere la detrazione, l’intero importo di 20.000 euro, comprensivo del valore dell’usato, sarà considerato come spesa detraibile.

Questa interpretazione si basa sul fatto che la permuta configura una compravendita a tutti gli effetti, in cui la parte usata rappresenta una forma di pagamento non monetario ma equivalente al valore di mercato riconosciuto, compensando il debito residuo.

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